1) Tutti i viventi hanno diritto di esistere e di accedere alle risorse necessarie al proprio sostentamento.
2) Ciascuna specie animale e ciascuno dei suoi appartenenti hanno diritto all’autodeterminazione e al perseguimento dell’evoluzione e del benessere, nel rispetto reciproco e salvo che ciò comporti una limitazione dei diritti di pari livello degli altri viventi.
3) Nessuna specie ha diritto di comprimere i diritti all’esistenza, all’accesso alle risorse e all’autodeterminazione delle altre specie.
4) La specie umana, in quanto apicale nella catena biologica terrestre, è responsabile delle proprie azioni e delle loro ricadute tanto nei confronti dei suoi appartenenti, quanto nei confronti di tutte le altre specie.
5) Qualsiasi atto dispositivo compiuto dagli esseri umani nei confronti di altre specie, animali o vegetali, deve essere limitato al riequilibrio di situazioni compromesse a causa dell’intervento umano.
6) Le forme di vita vegetale godono di propria dignità e la loro disposizione da parte dell’uomo deve rispettarne la natura, senza alterarla in ragione dei propri interessi, dovendosi comunque limitare al principio di necessità e inevitabilità.
7) La Terra, i cieli e i mari, nella loro conformazione e natura originari, devono essere rispettati e salvaguardati, sia per se stessi che riguardo alle forme di vita che ospitano e tutelano.
8) In nessun caso l’interesse economico, diretto o indiretto, può essere anteposto ai diritti di cui agli artt. 1 e 2.
9) Qualsiasi utilizzo di risorse deve avvenire in conformità ai principi, da applicarsi congiuntamente, di necessità, inderogabilità, opportunità, economia ed efficienza.